Art. 6 — Partecipazione al procedimento

I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui puo' derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto scritto, debitamente sottoscritto, contenente:

  • a)nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;
  • b)l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;
  • c)l'indicazione dell'interesse ad intervenire. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e la completezza dell'atto, comunica al richiedente che lo stesso puo':
  • a)accedere agli atti del procedimento;
  • b)presentare memorie scritte e documenti.

Testo vigente dal 23 ottobre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-11;284~art6 · fonte del testo