Art. 6 — Partecipazione al procedimento
I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui puo' derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto scritto, debitamente sottoscritto, contenente:
- a)nome, cognome, denominazione o ragione sociale, sede, residenza o domicilio del richiedente;
- b)l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire;
- c)l'indicazione dell'interesse ad intervenire. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarita' e la completezza dell'atto, comunica al richiedente che lo stesso puo':
- a)accedere agli atti del procedimento;
- b)presentare memorie scritte e documenti.
Testo vigente dal 23 ottobre 2003
