[1]- Instaurazione del rapporto convenzionale
[2]1. La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalita' per l'accettazione dell'incarico, invia gli atti relativi all'Azienda interessata, la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui all'art. 20, con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento che costituisce termine da cui decorrono gli effetti giuridici di cui al successivo comma 2. Il pediatra interpellato deve, a pena di decadenza, comunicare la sua accettazione entro il termine di sette giorni.
[3]2. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1), il medico, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, deve:
[4]- aprire nell'ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di cui all'articolo 20, comma 2, uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 20 e darne comunicazione alla Azienda, - fatta salva diversa determinazione regionale, richiedere il trasferimento della residenza o del domicilio nell'ambito assegnatogli, se risiede in altro Comune; - iscriversi all'Albo Professionale della provincia in cui gravita l'ambito carente assegnatogli, se e' iscritto in altra provincia. In tal caso e' sufficiente documentare la presentazione della domanda di trasferimento dall'Ordine di provenienza.
[5]3. Fatta salva diversa determinazione regionale, nel corso del rapporto convenzionale il medico puo' essere autorizzato dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguita', previo parere favorevole del Comitato di cui all'art. 11 del presente Accordo e purche' tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.
[6]4. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari situazioni locali, possono consentire temporanee proroghe al termine di cui al comma 2, entro il limite massimo di ulteriori 60 giorni.
[7]5. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneita' dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all'art. 20 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
[8]6. L' incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneita' dello studio oppure alla scadenza del termine dei 15 giorni di cui al comma 5, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneita'. E'fatta comunque salva la facolta' delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneita' dello studio.
[9]7. Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente.
[10]8. Al fine di favorire l'inserimento di pediatri nelle localita' carenti, con particolare riguardo a quelle disagiate, la Azienda puo', su richiesta del medico, consentire l'utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.
[11]9. Al medico e' fatto divieto di esercitare l'attivita' convenzionata ai sensi del presente Accordo in studi professionali collocati fuori dall'ambito territoriale di inserimento, escluso il caso di cui all'art. 17, comma 10.
[12]10. Nei casi di trasferimento dello studio medico nello stesso ambito di scelta, si applicano le procedure e le modalita' di cui al precedente comma 5.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
