Art. 1 (Accordo medici specialisti ambulatoriali Allegato n. 1 Protocollo)
[1]ALLEGATO N. 1
[2]PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Disciplina degli incarichi a tempo determinato (Norma finale n. 9)
[3]Art. 1 - Natura del rapporto
[4]1. Esperite le procedure previste dall'Accordo Collettivo Nazionale, artt. 9 e 10, per l'assegnazione dei turni resisi vacanti e attuate le modalita' e le procedure previste dall'art. 4 dell'Accordo stesso, salvi casi particolari da verificare in sede aziendale di inapplicabilita' delle norme sopra richiamate, qualora sussistano ulteriori esigenze di attivita' specialistica, le Aziende applicano le norme del presente "Protocollo aggiuntivo" per la instaurazione di rapporti orari a tempo determinato, ai sensi della norma finale n. 9.
[5]2. I rapporti orari a tempo determinato sono instaurati:
- a)per la copertura di turni resisi vacanti e non assegnati dopo aver inutilmente esperite le procedure: - indicate dagli articoli 9 e 10 per gli aumenti di orario a medici incaricati a tempo indeterminato; - stabilite dall'art. 4 per l'attuazione di forme di flessibilita' operativa, riorganizzazione degli orari e di mobilita';
- b)per assicurare da parte delle Aziende una ulteriore offerta di prestazioni o attivita' specialistiche per far fronte alla domanda avanzata dagli utenti, mediante l'incremento dei servizi specialistici.
[6]3. Le norme del presente "Protocollo aggiuntivo" disciplinano il rapporto di lavoro libero professionale a tempo determinato che s'instaura tra l'Azienda e gli specialisti per l'erogazione nell'ambito delle strutture sanitarie e dei servizi territoriali dell'Azienda stessa, a domicilio dei cittadini e negli ambulatori dei medici di medicina generale, di prestazioni specialistiche a scopo preventivo, diagnostico-curativo, riabilitativo e medico-legale.
[7]4. L'incarico ha durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni ed e' immediatamente rinnovabile, ove permangano le esigenze assistenziali che hanno determinato il conferimento dell'incarico, previa valutazione del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
