[1]- Contrattazione

[2]1. Gli accordi regionali sono stipulati dall'organo competente secondo l'ordinamento regionale e dai sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art. 10.

[3]2. Gli accordi regionali sono vincolanti nei confronti dei pediatri convenzionati e interessati dagli accordi. In alternativa puo' essere prevista l'adesione volontaria alle iniziative contenute negli accordi.

[4]3. Gli accordi regionali possono prevedere, in relazione alle specificita' del loro contenuto:

[5]- il possesso di particolari requisiti da parte del medico convenzionato per la partecipazione alle attivita' concordate;

[6]- l'uso da parte dei pediatri convenzionati di locali, attrezzature e personale fornito dalla Azienda sanitaria locale, direttamente o mediante rapporti con i terzi, o dai pediatri stessi;

[7]- appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di Accordo.

[8]4. Gli accordi regionali prevedono, altresi':

[9]- la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attivita' distrettuali e i pediatri convenzionati in relazione al tipo di attivita';

[10]- la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;272~art55 · fonte del testo