[1]- Contrattazione
[2]1. Gli accordi regionali sono stipulati dall'organo competente secondo l'ordinamento regionale e dai sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell'art. 10.
[3]2. Gli accordi regionali sono vincolanti nei confronti dei pediatri convenzionati e interessati dagli accordi. In alternativa puo' essere prevista l'adesione volontaria alle iniziative contenute negli accordi.
[4]3. Gli accordi regionali possono prevedere, in relazione alle specificita' del loro contenuto:
[5]- il possesso di particolari requisiti da parte del medico convenzionato per la partecipazione alle attivita' concordate;
[6]- l'uso da parte dei pediatri convenzionati di locali, attrezzature e personale fornito dalla Azienda sanitaria locale, direttamente o mediante rapporti con i terzi, o dai pediatri stessi;
[7]- appositi standard di ambulatorio per le prestazioni oggetto di Accordo.
[8]4. Gli accordi regionali prevedono, altresi':
[9]- la disciplina dei rapporti tra i dirigenti delle attivita' distrettuali e i pediatri convenzionati in relazione al tipo di attivita';
[10]- la regolamentazione dei rapporti tra gli operatori coinvolti.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
