[1]- Comitato di azienda
[2]In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione previo parere favorevole delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, e' costituito un Comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, a norma dell'art. 10. Il Direttore Generale o suo delegato provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni tre mesi, anche su richiesta di una delle parti.
[3]2. Il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori su:
- a)richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 23;
- b)motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di cui all'art. 25, comma 2;
- c)cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 6, lettera e);
- d)deroghe di cui all'art. 19, comma 3, all'obbligo di residenza;
- e)variazione degli ambiti di scelta;
- f)individuazione delle zone disagiate;
- g)ogni altro parere previsto dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali;
- h)valutazione delle richieste di scelta in deroga di cui all'art. 24, comma 9.
[4]3. Inoltre il Comitato aziendale e' preposto alla definizione degli accordi aziendali e ad ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo o da accordi regionali o aziendali.
[5]4. L'Azienda fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato aziendale.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
