[1]- Rapporto ottimale
[2]1. La libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n.833/78, cosi come anche previsto dall'art. 8, comma 1, D.l.vo 229/99, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.
[3]2. Agli effetti del precedente comma l'assistenza primaria pediatrica e' organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/78.
[4]3. Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altre determinazioni regionali, possono articolare gli ambiti di scelta per distretti, comuni o gruppi di comuni.
[5]4. Ciascuna Azienda, cura la tenuta degli elenchi dei pediatri convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria.
[6]5. In ogni ambito deve essere garantito di norma l'inserimento di almeno due pediatri.
[7]6. Il pediatra operante in un comune comprendente piu' Aziende, fermo restando che deve essere iscritto nell'elenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire scelte su tutto il territorio comunale.
[8]7. Per ciascun comune o altro ambito, definito ai sensi del comma 3, deve essere iscritto un pediatra per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di eta' compresa tra 0 e 6 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell'ambito. Le Regioni possono definire, nell'ambito degli accordi regionali da stipularsi entro 60 giorni dalla data di prima convocazione delle OOSS., una disciplina diversa che consenta la piena attuazione del diritto all'assistenza pediatrica e la libera scelta dell'assistito nell'elenco dei pediatri, prevedendo l'inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul territorio.
[9]8. Qualora l'Accordo di cui al comma precedente non venga raggiunto entro il suddetto termine, per obiettive difficolta', le Regioni provvedono a disciplinare l'inserimento comunque graduale di nuovi pediatri convenzionati previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale.
[10]9. Per l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell'allegato C.
[11]10. Fatte salve diverse determinazioni regionali da assumersi previo Accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative, in tutti i comuni dell'ambito di scelta e nelle zone con almeno 300 assistiti di eta' compresa tra 0 e 6 anni dichiarate carenti di assistenza deve esser comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del pediatra neo-inserito.
[12](( 11. In caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inserito, fatti salvo il rispetto del massimale e il diritto di scelta degli assistiti.
[13]12. Ai fini della determinazione dei pediatri iscrivibili nell'elenco, l'Azienda scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 9) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell'ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del pediatra in altro ambito territoriale nell'Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per il rapporto ottimale nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta.
[14]13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
[15]14. Nell'ambito degli accordi regionali stipulati con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale, possono essere individuate specifiche e peculiari modalita' di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai pediatri gia' inseriti e della effettiva capacita' ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale.))
Testo vigente dal 6 novembre 2000
