[1]- Revoca e ricusazione della scelta
[2]1. L'assistito che revoca la scelta ne da' comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistito effettua una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
[3]2. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito, puo' in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale revoca deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), D.lgs 502/92 e successive modificazioni tra cui assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16^ giorno successivo alla sua comunicazione. Non e' consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico in condizione di acquisire le scelte, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilita' da accertarsi da parte dell'Azienda.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
