[1]- Comitato aziendale

[2]1. In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione previo parere favorevole delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, e' costituito un comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, a norma dell'art. 10. Il Direttore generale o suo delegato provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni 3 mesi, anche su richiesta di una delle parti.

[3]2. Il comitato aziendale espone pareri obbligatori:

  • a)richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 25;
  • b)motivi di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di cui all'art. 27, comma 3;
  • c)cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e);
  • d)deroghe di cui all'art. 21, comma 10, all'obbligo di residenza;
  • e)variazione degli ambiti di scelta;
  • f)individuazione delle zone disagiate;
  • e)ogni altro parere previsto dal presente Accordo e dagli Accordi regionali ed aziendali.

[4]3. Inoltre il comitato aziendale e' preposto alle definizione degli accordi aziendali e ad ogni altro incarico attribuitogli dal presente accordo o da accordi regionali o aziendali.

[5]4. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuita' assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi e attivita' programmate territoriali.

[6]5. L'Azienda fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario allo svolgimento dei compiti assegnati al comitato aziendale.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270~art11 · fonte del testo