Capo I – Personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di stato per i servizi telefonici
- Art. 62 — Indennità oraria per il servizio notturno
- Art. 63 — Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive
- Art. 64 — Indennità di lingua estera agli interpreti e traduttori
- Art. 65 — Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di persone
- Art. 66 — Premio industriale
- Art. 67 — Indennità per i servizi viaggianti
- Art. 68 — Indennità per servizio svolto nelle isole minori
- Art. 69 — Indennità speciale
- Art. 70 — Decorrenza
- Art. 71 — Compenso annuale di incentivazione
- Art. 72 — Indennità di direzione
- Art. 73 — Accordi decentrati
- Art. 74 — Profili professionali 1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 del presente decreto sono attuati, nell'ambito delle aziende postelegrafoniche, con la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 1 delle leggi 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797
- Art. 75 — Contingenti centrali e regionali
- Art. 76 — Riserva 1. Nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 40% dei posti è riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101
- Art. 77 — Riposo compensativo
- Art. 78 — Intensificazione e abbinamenti
- Art. 79 — Compenso di intensificazione
- Art. 80 — Cumulo indennità
- Art. 81 — Limite del lavoro straordinario
- Art. 82 — Personale di vice dirigenza
- Art. 83 — Concorsi interni