Art. 77 — Riposo compensativo
Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre che il servizio eccedente la durata del lavoro ordinario, ad eccezione di quello notturno e di quello eseguito durante le festivita' settimanali o infrasettimanali, sia cumulato e compensato - nei limiti e con le modalita' stabilite con la contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale - nello stesso mese o in quello successivo con l'equivalente numero di giornate di riposo.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
