Art. 78 — Intensificazione e abbinamenti
Entro i limiti e con le modalita' che saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale, quando le esigenze di servizio lo richiedano, gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono tenuti ad eseguire la quota di lavoro riferibile alle unita' assenti dall'ufficio.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
