Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvedera' ad istituire i contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Il personale in servizio alla data di istituzione dei predetti contingenti e' inquadrato negli stessi a seconda dell'ufficio di assegnazione. I concorsi per l'accesso dall'esterno nonche' quelli interni per i passaggi di categoria sono banditi, con riferimento ai singoli contingenti centrali e regionali, con provvedimento dell'amministrazione centrale. Per gli uffici decentrati con eventuale esubero di personale i concorsi saranno banditi allorquando, assorbito il soprannumero, si renderanno disponibili posti. I criteri e le modalita' per l'espletamento dei concorsi di accesso dall'esterno e di quelli interni nonche' per la mobilita' interregionale e fra amministrazione centrale e regioni, da regolare ai sensi dell'art. 200 del testo unico n. 3/1957, sono stabiliti in sede di accordo decentrato nazionale. Per la mobilita' interregionale e fra centro e regioni sono fatte salve, in sede di prima applicazione della disciplina concernente l'istituzione dei contingenti centrali e regionali, le priorita' e le percentuali stabilite, in precedenti accordi nei confronti del personale in servizio alla data di inquadramento nei rispettivi organici. Per il personale in servizio in uffici aventi sede nella provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contingente della regione Valle d'Aosta e' compreso in quello della regione Piemonte.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269~art75 · fonte del testo