Al personale dell'esercizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, inquadrato nella ottava categoria, che svolga funzioni di direzione di uffici o servizi di particolare rilevanza, compete una indennita' di direzione per ogni giornata di effettiva dirigenza. La stessa indennita' compete al sostituto del titolare in caso di assenza e quindi di non corresponsione della indennita' a quest'ultimo. I criteri per la individuazione degli uffici di cui sopra sono stabiliti in sede di accordo decentrato nazionale in modo che i destinatari non superino il 18% delle dotazioni organiche del personale di esercizio di ottava categoria. La misura di detta indennita' e' fissata in L. 2.500 dal 1 gennaio 1987 e in L. 4.000 dal 1 gennaio 1988.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269~art72 · fonte del testo