Art. 73 — Accordi decentrati
Le materie relative alle lettere b), f), g) ed o) del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto restano disciplinate, per le aziende postelegrafoniche, dalle disposizioni recate dalle leggi 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
