Nel rispetto dell'autonomia organizzativa garantita dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197, per la Cassa depositi e prestiti vengono stabilite le seguenti deroghe alle disposizioni generali contenute nel presente decreto:

  • a)rientrano tra le materie oggetto di contrattazione nazionale aziendale anche quelle materie che, sulla base del comma 2 dell'art. 3 del presente decreto, avrebbero formato oggetto di contrattazione decentrata territoriale; alle materie indicate nel comma 1 dell'art. 3 sono aggiunte le proposte di modifica dell'ordinamento del personale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 8, lettera g), della legge 13 maggio 1983, n. 197. L'orario di lavoro e' disciplinato secondo le modalita' di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto;
  • b)la presidenza della delegazione di parte pubblica, composta come previsto all'art. 4 del presente decreto per la contrattazione nazionale aziendale della Cassa depositi e prestiti, e' di spettanza del direttore generale, quale organo cui e' demandata la rappresentanza legale dell'istituto; in deroga al precedente art. 5, comma 4, nel caso in cui non si fosse raggiunto l'accordo entro il termine di cui all'articolo suddetto la rappresentanza di parte pubblica e' integrata dal Ministro del tesoro, presidente del consiglio di amministrazione, o da un suo delegato a norma dell'art. 7, lettera a), della legge 13 maggio 1983, n. 197;
  • c)il personale della Cassa depositi e prestiti e' ripartito nei livelli funzionali determinati dai decreti del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 dell'11 agosto 1984, e 4 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 1986, emessi a norma dell'art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, ed attuati ai sensi dell'art. 8, lettera g), della predetta legge.
  • d)il comitato paritetico, gia' costituito ai sensi dell'art. 14 della legge 13 maggio 1983, n. 197, esplica anche le funzioni del comitato di cui al comma 4 dell'art. 21;
  • e)le disposizioni sulla mobilita' di comparto contenuto nell'art. 16 e quelle relative al piano occupazionale ed ai progetti finalizzati occupazionali contenuti negli articoli 19 e 20 si applicano alla Cassa depositi e prestiti, facendo in ogni caso salva l'autonomia organizzativa dell'istituto sancita dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197;

Testo vigente dal 8 dicembre 1987

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Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1987 al 8 dicembre 1987. 20 parole tolte.

… salva l'autonomia organizzativa dell'istituto sancita dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197; tolto: (La lettera f) del comma 1 e il comma 2 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei conti).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269~art105 · fonte del testo