Nell'ambito di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, sono consentiti accordi decentrati a livello nazionale e per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unita' organica complessa.

Testo vigente dal 11 febbraio 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568~art3 · fonte del testo