[1]ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I PSICOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IL 17 MAGGIO 1991 PERFEZIONATO IL 9 GENNAIO 1992

[2]ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente accordo regola, in conformita' all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato esistente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le Unita' sanitarie locali e i professionisti iscritti negli albi degli psicologi ai quali siano confermati ai sensi dell'articolo 2 gli incarichi di cui i medesimi siano titolari per lo svolgimento, nei servizi delle Unita' sanitarie locali, delle attivita' proprie della professione di psicologo secondo la legge 18.2.1989 n. 56. 2. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se lo psicologo svolge la propria attivita' per conto di piu' Unita' sanitarie locali.

Testo vigente dal 16 aprile 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261~art1 · fonte del testo