Art. 2 — Graduatoria regionale - Domanda e requisiti
1. Il professionista, che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, deve inoltrare all'assessorato alla sanita' della regione nel cui ambito intende ottenere l'incarico, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme all'allegato A e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonche' della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso. 2. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. 3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti:
- a)non aver superato il 50› anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente accordo, o di convenzione ai sensi del D.P.R. n. 120 del 23 marzo 1988 in caso di cessazione dell'attivita' convenzionata personale o della struttura;
- b)essere iscritto all'Ordine professionale di biologo; al certificato di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione dell'Ordine concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista disposti dalle commissioni di disciplina previste dall'attuale o dal precedente accordo. La dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa. 4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato B.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
