ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI, I CHIMICI E GLI PSICOLOGI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO IN DATA 4 GIUGNO 1997 DICHIARAZIONE PRELIMINARE 1. Le parti firmatarie del presente Accordo si danno reciprocamente atto che, nell'ambito dell'organizzazione delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere cosi' come definite dagli artt. 3 e 4 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, i Biologi, i Chimici e gli Psicologi ambulatoriali costituiscono una componente professionale indispensabile per la compiuta realizzazione dei servizi volti alla prevenzione, alla diagnostica di laboratorio, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto delle rela- tive competenze professionali. 2. Le parti firmatarie riconoscono, pertanto, l'utilita' e la necessita' che sia ampiamente promossa la partecipazione delle categorie alle attivita' dei servizi sul territorio in una visione organicamente integrata dell'apporto multiprofessionale finalizzato alla realizzazione di piu' alti e qualificati livelli sanitari nel quadro generale di una migliore tutela della salute dei cittadini. 3. Le parti si danno reciprocamente atto che risulta importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza sanitaria con provvedimenti volti a conseguire: - l'ottimizzazione del rapporto tra offerta e qualita' ai reali bisogni dei cittadini; - l'adeguamento tecnologico e dei servizi delle strutture poliambulatoriali; - il coinvolgimento di ognuna della categorie di operatori interessati, attivando procedimenti ed iniziative tese a favorire la qualita' dei servizi. ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente Accordo regola in conformita' all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 8, comma 8, del D.L.vo 502/92 come modificato dal D.L.vo 517/93, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, (di seguito denominato incarico) coordinato e continuativo, gia' instaurato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale tra le Aziende Sanitarie e i Biologi, i Chimici e gli Psicologi - di seguito denominati anche professionisti - ai quali sono confermati gli incarichi per l'esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie cosi' come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. 262/92 per i Biologi, dall'art 1 del D.P.R. 255/88 per i Chimici, dall'art. 1 del D.P.R. 261/92 per gli Psicologi. 2. Il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attivita' presso piu' servizi della stessa Azienda o per conto di piu' Aziende Sanitarie. 3. Ai professionisti di cui al presente Accordo e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici; gli stessi comunque garantiscono la piena disponibilita' a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici dell'Azienda anche secondo criteri dipartimentali.

Testo vigente dal 31 dicembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-19;458~art1 · fonte del testo