1. E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, una commissione di disciplina composta di:

  • a)- l'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, con funzioni di presidente;
  • b)- un membro in rappresentanza delle Unita' sanitarie locali, designato dall'A.N.C.I. regionale;
  • c)- un membro in rappresentanza della Unita' sanitaria locale che ha proceduto al deferimento;
  • d)- tre psicologi incaricati nell'ambito della regione, designati dall'Ordine regionale su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo. 2. Nel caso di mancata indicazione unitaria da parte delle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, alla designazione dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 provvede, in via autonoma, l'assessore regionale alla sanita'. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo designato dall'assessore regionale alla sanita'. 4. La commissione di disciplina, che ha sede presso l'assessorato regionale alla sanita', e' competente ad esaminare i casi degli psicologi deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento. 5. Allo psicologo deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona, ove lo richieda. 6. La commissione e' validamente riunita quando sono presenti i due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 7. In caso di parita' dei voti prevale la proposta piu' favorevole all'incolpato. 8. La commissione, ove non ritenga che il professionista debba essere prosciolto, propone alla Unita' sanitaria locale con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: - richiamo: per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'articolo 5 dell'accordo; - diffida: per violazione dei doveri di comportamento derivanti dall'accordo; - sospensione del rapporto per durata non superiore ai due anni:
  • a)recidiva per inandempienze gia' oggetto di richiamo o diffida;
  • b)gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
  • c)mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito del servizio;
  • d)omessa segnalazione di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo; - revoca dell'incarico per:
  • a)instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la Unita' sanitaria lo- cale abbia accertato gravissime responsabilita';
  • b)recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto. 9. La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Unita' sanitaria locale che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare alle altre Unita' sanitarie locali della regione cointeressate per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, qualora lo psicologo sia titolare di altro incarico presso le stesse. 10. La commissione di disciplina rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo. 11. Il professionista che abbia riportato una condanna non irrevocabile per delitto di particolare gravita' secondo il comune sentire sociale e' deferito alla commissione di disciplina ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione dell'incarico fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Testo vigente dal 16 aprile 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261~art9 · fonte del testo