1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la Unita' sanitaria locale puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso comune, sentito lo psicologo interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso. 2. Se il provvedimento comporta mobilita' da un Comune all'altro della Unita' sanitaria locale o variazioni nelle modalita' di accesso e' ammessa opposizione all'organo di gestione della Unita' sanitaria locale entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la Unita' sanitaria locale deve pronunciarsi entro 30 giorni. 4. La mancata accettazione della nuova localita' di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico. 5. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura l'Unita' sanitaria locale assicura l'impiego temporaneo dello psicologo in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato. 6. Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le Unita' sanitarie locali competenti e in accordo con l'interessato, la concentrazione dell'orario di attivita' dello psicologo presso una sola Unita' sanitaria locale o un solo posto di lavoro. 7. Il trasferimento dello psicologo da un presidio a un altro della stessa Unita' sanitaria locale o di altra Unita' sanitaria locale puo' avvenire anche su domanda del professionista, previa intesa tra le Unita' sanitarie locali interessate.

Testo vigente dal 16 aprile 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261~art6 · fonte del testo