1. Allo psicologo confermato ai sensi del presente accordo e' corrisposto mensilmente un compenso forfettario rapportato a L. 18.350 per ora di incarico. 2. Sui compensi di cui al comma 1 sono apportati incrementi periodici per fasce biennali di anzianita' di servizio nella misura costante del 6% (sei per cento) fino a un massimo di otto fasce e successivi aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) computati sul valore dell'ottava fascia. 3. Gli incrementi di cui al comma 2 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'anzianita'. 4. L'anzianita' di servizio valutabile ai fini dell'applicazione degli incrementi di cui al comma 2 e' quella maturata senza soluzione di continuita' ai sensi dell'articolo 2 - comma 9. 5. Ai fini della determinazione dell'anzianita' di servizio di cui al comma 4 non sono valutati i periodi di assenza non retribuiti, fatta eccezione per quelli di gravidanza e puerperio. 6. In caso di incarichi svolti presso piu' Unita' sanitarie locali l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. 7. Al professionista incaricato, il quale svolga esclusivamente l'attivita' di cui all'articolo 1 del presente accordo e non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ogni ora di incarico una indennita' di piena disponibilita' nella misura di L. 3.600. 8. All'indennita' di piena disponibilita' sono apportati i medesimi incrementi per anzianita' di servizio stabiliti dal comma 2. 9. Al professionista incaricato sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'articolo 16 del D.P.R. n. 13 del 1› febbraio 1986, con le seguenti specificazioni:

  • a)l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;
  • b)il compenso tabellare che costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al D.P.R. n. 13/86, e' rappresentato dal compenso orario iniziale nelle misure stabilite dal comma 1 moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili;
  • c)la prima attribuzione delle quote di caro-vita in favore dei professionisti convenzionati decorre dal 1› novembre 1991. 10. Le quote di caro-vita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismo automatico di adeguamento dei compensi al costo della vita. 11. Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attivita' ai sensi del presente accordo per conto di piu' Unita' sanitarie locali, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito nel rispetto dei limiti di cui al comma 9 - lettera b), proporzionalmente tra le Unita' sanitarie locali interessate in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'assessorato regionale alla sanita'. 12. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza. 13. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi agli psicologi convenzionati si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Unita' sanitarie locali. 14. E' vietata la stipula di accordi di carattere locale che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo. Gli accordi o le clausole in violazione di tale divieto sono nulli.

Testo vigente dal 16 aprile 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;261~art15 · fonte del testo