Art. 20 — Esercizio del diritto di sciopero
(Prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione) 1. Nel settore disciplinato dal presente accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146 del 12 giugno 1990, articolo 2, comma 2, le prestazioni che la Unita' sanitaria locale non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza. 2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria dei professionisti convenzionati, i sindacati firmatari dell'accordo concordano con le Unita' sanitarie locali l'astensione dallo sciopero di almeno uno psicologo per ogni giorno di durata dello sciopero. 3. Il diritto di sciopero dei professionisti convenzionati e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I professionisti convenzionati che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla commissione regionale di disciplina che adottera' le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'articolo 9. 5. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
- a)nel mese di agosto;
- b)nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
- c)nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
- d)nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
- e)nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
Testo vigente dal 16 aprile 1992
