Art. 163 — Estinzione
1 - L'intestatario di un libretto nominativo o il suo rappresentante dichiarato o il suo procuratore ovvero il possessore di un libretto al portatore possono chedere, tramite un qualsiasi ufficio, che il libretto sia estinto, specificando l'ufficio presso il quale deve essere effettuato il pagamento a saldo. L'intestatario di un libretto nominativo puo', nella domanda di estinzione, delegare altri a riscuotere. Tale facolta' non e' riconosciuta a coloro che non siano in grado o siano impossibilitati a firmare. 2 - In ogni caso l'ufficio rilascia al richiedente un ricevuta, la quale deve essere presentata all'atto del pagamento, ed invia agli organi dell'Amministrazione la domanda di estinzione ed il libretto. 3 - L'Amministrazione, dopo aver provveduto alla liquidazione degli interessi a saldo, compresi, ai sensi dell'articolo 161, gli interessi dell'anno in corso, e dopo averli eventualmente aggiunti al capitale che, in base all'ultimo comma del presente articolo, puo' essere rimasto sul libretto, emette per l'importo complessivo, previa detrazione della somma dovuta per diritto di estinzione, un appostito mandato. 4 - Se l'importo complessivo predetto non e' superiore alla somma dovuta quale diritto fisso, l'Amministrazione lo incamera per intero, sempre a titolo di diritto di estinzione, dandone partecipazione al richiedente a mezzo dell'ufficio. 5 - Il mandato di cui al comma precedente e' valido per due mesi oltre quello di emissione; in base ad una nuova domanda di estinzione l'Amministrazione emette un altro mandato per lo stesso importo di quello scaduto. 6 - Le domande di estinzione non possono esere accettate se non quando sia stato rititrato dal libretto l'intero credito, eccettuati, per i libretti nominativi, i casi previsti dal presente regolamento e dalle istruzioni, nonche' quelli autorizzati di volta in volta dalla Amministrazione.
Testo vigente dal 18 luglio 1989
