1 - Il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o piu' persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell'Amministrazione. 2 -Per ottenere tale pagamento, gli eredi, gli eventuali cointestatari, o coloro che legalmente li rappresentano, debbono compilare e firmare, presso un ufficio, apposita domanda, specificando in essa quali degli aventi diritto non potranno intervenire alla quietanza perche' legalmente incapaci o perche' residenti altrove e non rappresentati da un procuratore. 3 - I richiedenti debbono allegare alla domanda il libretto insieme con i documenti indicati nell'articolo 16.Se essi dichiarano di non poter esibire il libretto perche' smarrito, distrutto o sottratto, debbono allegare, in luogo di esso, una domanda di duplicazione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 166.

Testo vigente dal 18 luglio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art184 · fonte del testo