Art. 162 — Rinnovazione
1 -Il libretto, che sia rimasto sprovvisto di cedole ovvero di spazio per descrivere altre operazioni, e' rinnovato con altro senza spesa da parte dell'intestatario. 2 -Se l'ufficio che deve rinnovare il libretto non e' quello di emissione, ha l'obbligo, prima di procedere alla rinnovazione, di chiedere la conferma del credito, di cui all'articolo 163 del codice postale. 3 - Il libretto tolto di corso deve essere subito spedito dall'ufficio agli organi dell'Amministrazione.
- a)- quando il libretto per ragioni accidentali sia deteriorato o illeggibile o incompleto;
- b)- quando il libretto sia rimesso all'autorita' giudiziaria in sede penale ovvero si trovi gia' in possesso dell'autorita' medesima ed il nuovo titolo possa essere consegnato all'intestatario; in tal caso l'Amministrazione o l'autorita' giudiziaria, su segnalazione dell'Amministrazione stessa, appongono sul titolo originale l'annotazione che esso e' stato sostituito da altro libretto.
Testo vigente dal 18 luglio 1989
