Art. 164 — Compilazione della domanda
1 - Le somme occorenti per deposito volontario od obbligatorio nella Cassa depositi e prestiti possono essere prelevate dai libretti di qualunque specie e da quelli giudiziari. 2 - Le relative domande debbono essere redatte su speciali modelli forniti dagli uffici e contenere tutte le indicazione circa il deposito che l'interessato intende eseguire.
Testo vigente dal 18 luglio 1989
