1 - L'emissione di un libretto nominativo puo' essere richiesta, oltre che dalle persone alle quali esso deve essere intestato, anche da una terzo. 2 - Se il libretto e' emesso a favore di una persona rappresentata da un'altra, l'intestazione deve contenere anche il nome, cognome, nonche' il luogo e la data di nascita del rappresentante dichiarato. 3 - I libretti al portatore possono, su richiesta della persona che ne domanda l'emissione, essere rilasciati senza alcuna intestazione ovvero con una intestazione che riporti le generalita' della persona medesima o di un terzo, oppure un nome fittizio o alcune iniziali od anche un numero qualsiasi.

Testo vigente dal 18 luglio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art144 · fonte del testo