Art. 144 — Intestazione dei libretti
1 - L'emissione di un libretto nominativo puo' essere richiesta, oltre che dalle persone alle quali esso deve essere intestato, anche da una terzo. 2 - Se il libretto e' emesso a favore di una persona rappresentata da un'altra, l'intestazione deve contenere anche il nome, cognome, nonche' il luogo e la data di nascita del rappresentante dichiarato. 3 - I libretti al portatore possono, su richiesta della persona che ne domanda l'emissione, essere rilasciati senza alcuna intestazione ovvero con una intestazione che riporti le generalita' della persona medesima o di un terzo, oppure un nome fittizio o alcune iniziali od anche un numero qualsiasi.
Testo vigente dal 18 luglio 1989
