1 - La duplicazione di un libretto nominativo che sia stato smarrito, distrutto o sottratto, deve essere chiesta dall'intestatario, dal suo procuratore o dal suo rappresentante legale tramite un ufficio e non puo' essere effettuata che in seguito ad autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Amministrazione. 2 - L'Amministrazione non da' corso alla domanda di duplicazione di un libretto nominativo dichiarato sottratto, quando risulti che esso si trova in possesso di terzi. 3 - Il richiedente, la cui identita' personale e la cui qualita' debbono essere accertate dall'ufficio, e' tenuto a riempire e sottoscrivere un apposito modulo, che contenga, oltre la domanda di duplicazione, la dichiarazione di smarrimento, distruzione o sottrazione, l'indicazione sommaria delle relative circostanze di fatto e, quando si tratti di sottrazione, anche gli estremi della denuncia presentata alla autorita' competente. 4 - Il richiedente deve, inoltre, versare l'importo della tassa di duplicazione, che l'ufficio converte in francobolli da applicare sul detto modulo e da obliterare con bollo a data. 5 - Se l'interessato risiede all'estero, la domanda di duplicazione deve recare il visto dell'autorita' consolare competente e deve essere trasmessa direttamente agli organi dell'Amministrazione, i quali prelevano l'importo della tassa di duplicazione dal credito del libretto.

Testo vigente dal 18 luglio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art166 · fonte del testo