Art. 45 — Assegno funzionale
[1]Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 5. del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
[2]QUALIFICHE
[3]19 ANNI DI SERVIZIO LIRE
[4]29 ANNI DI SERVIZIO LIRE
[5]Carabiniere e finanziere
[6]1.365.000
[7]1.785.000
[8]Carabiniere scelto e finanziere scelto
[9]1.365.000
[10]1.785.000
[11]Appuntato
[12]1.365.000
[13]1.785.000
[14]Appuntato scelto
[15]1.365.000
[16]1.785.000
[17]Vice brigadiere
[18]1.785.000
[19]2.625.000
[20]Brigadiere
[21]1.785.000
[22]2.625.000
[23]Brigadiere capo
[24]1.785.000
[25]2.625.000
[26]Maresciallo
[27]1.820.000
[28]2.675.000
[29]Maresciallo ordinario
[30]1.820.000
[31]2.675.000
[32]Maresciallo capo
[33]1.820.000
[34]2.675.000
[35]Maresciallo aiutante SUPS e Maresciallo aiutante
[36]1.820.000
[37]2.675.000. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
[38]QUALIFICHE
[39]19 ANNI DI SERVIZIO LIRE
[40]29 ANNI DI SERVIZIO LIRE
[41]Sottotenente
[42]2.205.000
[43]2.835.000
[44]Tenente
[45]2.205.000
[46]2.835.000
[47]Capitano
[48]2.205.000
[49]2.835.000
[50]Maggiore
[51]2.940.000
[52]4.725.000
[53]Tenente colonnello
[54]3.360.000
[55]4.725.000. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media. 2 3B
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140
2con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che: "1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo 45, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifiche 19 anni di servizio lire 29 anni di servizio lire Maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo aiutante 2.180.000 3.035.000 Maresciallo capo 2.180.000 3.035.000 Maresciallo ordinario 2.180.000 3.035.000 Maresciallo 2.180.000 3.035.000 Brigadiere capo 2.145.000 2.985.000 Brigadiere 2.145.000 2.985.000 Vice brigadiere 2.145.000 2.985.000 Appuntato scelto 1.725.000 2.145.000 Appuntato 1.725.000 2.145.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto 1.725.000 2.145.000 Carabiniere e finanziere 1.725.000 2.145.000 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifiche 19 anni di servizio lire 29 anni di servizio lire Tenente colonnello 3.720.000 5.085.000 Maggiore 3.300.000 5.085.000 Capitano 2.565.000 3.195.000 Tenente 2.565.000 3.195.000 Sottotenente 2.565.000 3.195.000"
D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348
3Bcon decorrenza dal 1 gennaio 2003
Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 nel modificare l'art. 17 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 7) che "1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Grado 17 anni di servizio euro 29 anni di servizio euro Carabiniere e finanziere 1.131,60 1.694,40 Carabiniere scelto e finanziere scelto 1.131,60 1.694,40 Appuntato 1.131,60 1.694,40 Appuntato scelto 1.131,60 1.694,40 Vice brigadiere 1.406,40 2.358,00 Brigadiere 1.406,40 2.358,00 Brigadiere capo 1.406,40 2.358,00 Maresciallo 1.429,20 2.398,80 Maresciallo ordinario 1.429,20 2.398,80 Maresciallo capo 1.429,20 2.398,80 Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante 1.429,20 2.398,80 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Grado 17 anni di servizio euro 29 anni di servizio euro Sottotenente 1.682,40 2.524,80 Tenente 1.682,40 2.524,80 Capitano 2.164,80 4.018,80 Maggiore 2.439,60 4.018,80 Tenente colonnello 2.439,60 4.018,80 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il compimento della prescritta anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate."
Testo vigente dal 8 gennaio 2004
