[1]Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

[2]Qualifica

[3]17 anni di servizio (euro)

[4]29 anni di servizio (euro)

[5]Carabiniere e finanziere

[6]1.448,40

[7]2.168,80

[8]Carabiniere scelto e finanziere scelto

[9]1.448,40

[10]2.168,80

[11]Appuntato

[12]1.448,40

[13]2.168,80

[14]Appuntato scelto

[15]1.448,40

[16]2.168,80

[17]Vice brigadiere

[18]1.800,20

[19]3.018,20

[20]Brigadiere

[21]1.800,20

[22]3.018,20

[23]Brigadiere capo

[24]1.800,20

[25]3.018,20

[26]Maresciallo

[27]1.829,40

[28]3.070,50

[29]Maresciallo ordinario

[30]1.829,40

[31]3.070,50

[32]Maresciallo capo

[33]1.829,40

[34]3.070,50

[35]Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante

[36]1.829,40

[37]3.070,50

[38]2 3 Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

[39]Qualifica

[40]17 anni di servizio (euro)

[41]29 anni di servizio (euro)

[42]Sottotenente s.p.e.

[43]2.153,50

[44]3.231,70

[45]Tenente

[46]2.153,50

[47]3.231,70

[48]Capitano

[49]2.770,90

[50]5.144,10

[51]Maggiore

[52]3.122,70

[53]5.144,10

[54]Tenente colonnello

[55]3.122,70

[56]5.144,10

[57]2 3 A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il compimento della prescritta anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220

2

con decorrenza dal 31 dicembre 2005

Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che sono rideterminate le misure dell'assegno funzionale pensionabile, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006. Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che sono rideterminate per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006.

D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51

3

con decorrenza dal 1 dicembre 2008

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 nel modificare l'art. 7 del D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220, ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche: 1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; 2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio; 3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3".

Testo vigente dal 9 giugno 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2006 al 9 giugno 2009. 30 parole tolte, 30 parole aggiunte in 54 capoversi.

tolto: +======================+======================+=======================+ | |aggiunto: Qualifica

17 anni di servizio tolto: | aggiunto: (euro)

29 anni di servizio tolto: | |Qualifica | (euro) tolto: | (euro) | +======================+======================+=======================+ |Carabiniere e | | | | finanziere |

aggiunto: Carabiniere e finanziere

1.448,40 tolto: |

2.168,80 tolto: | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |

Carabiniere scelto e tolto: | | | | finanziere scelto | aggiunto: finanziere scelto

1.448,40 tolto: |

Mostra gli altri 46 capoversi cambiati

2.168,80 tolto: | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |Appuntato |

aggiunto: Appuntato

1.448,40 tolto: |

2.168,80 tolto: | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |Appuntato scelto |

aggiunto: Appuntato scelto

1.448,40 tolto: |

2.168,80 tolto: | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |Vice brigadiere |

aggiunto: Vice brigadiere

1.800,20 tolto: |

3.018,20 tolto: | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |Brigadiere |

aggiunto: Brigadiere

1.800,20 tolto: |

3.018,20 tolto: | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |Brigadiere capo |

aggiunto: Brigadiere capo

1.800,20 tolto: |

3.018,20 tolto: | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |Maresciallo |

aggiunto: Maresciallo

1.829,40 tolto: |

3.070,50 tolto: | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |Maresciallo ordinario |

aggiunto: Maresciallo ordinario

1.829,40 tolto: |

3.070,50 tolto: | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |Maresciallo capo |

aggiunto: Maresciallo capo

1.829,40 tolto: |

3.070,50 tolto: | +----------------------+----------------------+-----------------------+ |Maresciallo aiutante | | | |

aggiunto: Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallotolto: | | | | aiutante | aggiunto: aiutante

1.829,40 tolto: |

3.070,50 tolto: | +----------------------+----------------------+-----------------------+

tolto: +===================+========================+========================+ |Qualifica |aggiunto: Qualifica

17 anni di servizio tolto: | aggiunto: (euro)

29 anni di servizio tolto: | | | (euro) tolto: | (euro) | +===================+========================+========================+ |

Sottotenente s.p.e.tolto: |

2.153,50 tolto: |

3.231,70 tolto: | +-------------------+------------------------+------------------------+ |Tenente |

aggiunto: Tenente

2.153,50 tolto: |

3.231,70 tolto: | +-------------------+------------------------+------------------------+ |Capitano |

aggiunto: Capitano

2.770,90 tolto: |

5.144,10 tolto: | +-------------------+------------------------+------------------------+ |Maggiore |

aggiunto: Maggiore

3.122,70 tolto: |

5.144,10 tolto: | +-------------------+------------------------+------------------------+ |Tenente colonnello |

aggiunto: Tenente colonnello

3.122,70 tolto: |

5.144,10 tolto: | +-------------------+------------------------+------------------------+

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51

    Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 nel modificare l'art. 7 del D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220, ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche: 1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; 2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio; 3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3".

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-11-19;348~art7 · fonte del testo