[1]Le misure dell'assegno funzionale pensionabile, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

[2]Qualifica

[3]17 anni di servizio (euro)

[4]29 anni di servizio (euro)

[5]Carabiniere e finanziere....

[6]1.448,40

[7]2.168,80

[8]Carabiniere scelto e finanziere scelto....

[9]1.448,40

[10]2.168,80

[11]Appuntato....

[12]1.448,40

[13]2.168,80

[14]Appuntato scelto....

[15]1.448,40

[16]2.168,80

[17]Vice brigadiere....

[18]1.800,20

[19]3.018,20

[20]Brigadiere....

[21]1.800,20

[22]3.018,20

[23]Brigadiere capo....

[24]1.800,20

[25]3.018,20

[26]Maresciallo....

[27]1.829,40

[28]3.070,50

[29]Maresciallo ordinario....

[30]1.829,40

[31]3.070,50

[32]Maresciallo capo....

[33]1.829,40

[34]3.070,50

[35]Maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo aiutante....

[36]1.829,40

[37]3.070,50 Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

[38]Qualifica

[39]17 anni di servizio (euro)

[40]29 anni di servizio (euro)

[41]Sottotenente s.p.e.....

[42]2.153,50

[43]3.231,70

[44]Tenente....

[45]2.153,50

[46]3.231,70

[47]Capitano....

[48]2.770,90

[49]5.144,10

[50]Maggiore....

[51]3.122,70

[52]5.144,10

[53]Tenente colonnello....

[54]3.122,70

[55]5.144,10

[56]23

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51

2

con decorrenza dal 1 dicembre 2008

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche: 1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; 2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio; 3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3".

D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39

3

con decorrenza dal 1 gennaio 2018

Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, nel modificare l'art. 31, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha conseguentemente disposto (con l'art. 33, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo Appuntati e Carabinieri/Finanzieri con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00".

Testo vigente dal 17 maggio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 maggio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 2009 al 17 maggio 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39

    Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, nel modificare l'art. 31, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha conseguentemente disposto (con l'art. 33, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo Appuntati e Carabinieri/Finanzieri con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-28;220~art7 · fonte del testo