[1]L'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

[2]QUALIFICHE

[3]9 ANNI DI SERVIZIO LIRE

[4]29 ANNI DI SERVIZIO LIRE

[5]Agente e qualifiche equiparate

[6]1.365.000

[7]1.785.900

[8]Agente scelto e qualifiche equiparate

[9]1.365.000

[10]1.785.000

[11]Assistente e qualifiche equiparate

[12]1.365.000

[13]1.785.000

[14]Assistente capo e qualifiche equiparate

[15]1.365.000

[16]1.785.000

[17]Vice-sovrintendente e qualifiche equiparate

[18]1.785.000

[19]2.625.000

[20]Sovrintendente e qualifiche equiparate

[21]1.785.000

[22]2.625.000

[23]Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

[24]1.785.000

[25]2.625.000

[26]Vice-ispettore e qualifiche equiparate

[27]1.820.000

[28]2.675.000

[29]Ispettore e qualifiche equiparate

[30]1.820.000

[31]2.675.000

[32]Ispettore-capo e qualifiche equiparate

[33]1.820.000

[34]2.675.000

[35]Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate

[36]1.820.000

[37]2.675.000 Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

[38]QUALIFICHE

[39]9 ANNI DI SERVIZIO LIRE

[40]29 ANNI DI SERVIZIO LIRE

[41]Vice commissario e qualifiche equiparate

[42]2.205.000

[43]2.835.000

[44]Commissario e qualifiche equiparate

[45]2.205.000

[46]2.835.000

[47]Commissario capo e qualifiche equiparate

[48]2.940.000

[49]4.725.000

[50]Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

[51]3.360.000

[52]4.725.000 Per l'attribuzione dell'asegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono. 2 3B

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140

2

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che: "1. Le misure dell'assegno di cui al presente articolo 5, a decorrere dal 1 gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifiche 19 anni di servizio lire 29 anni di servizio lire Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Ispettore e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Assistente capo e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Assistente e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Agente scelto e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Agente e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifiche 19 anni di servizio lire 29 anni di servizio lire Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 3.720.000 5.085.000 Commissario capo e qualifiche equiparate 3.300.000 5.085.000 Commissario e qualifiche equiparate 2.565.000 3.195.000 Vice commissario e qualifiche equiparate 2.565.000 3.195.000 ".

D.P.R 19 novembre 2003, n. 348

3B

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il D.P.R 19 novembre 2003, n. 348 nel modificare l'art. 5 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che "1. Le misure dell'assegno di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifica 17 anni di servizio euro 29 anni di servizio euro Agente e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40 Agente scelto e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40 Assistente e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40 Assistente capo e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 1.406,40 2.358,00 Sovrintendente e qualifiche equiparate 1.406,40 2.358,00 Vice ispettore e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80 Ispettore e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80 Ispettore capo e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80 Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80 2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifica 17 anni di servizio euro 29 anni di servizio euro Vice commissario e qualifiche equiparate 1.682,40 2.524,80 Commissario e qualifiche equiparate 1.682,40 2.524,80 Commissario capo e qualifiche equiparate 2.164,80 4.018,80 Vice questore agg.to e qualifiche equiparate 2.439,60 4.018,80 ". Ha disposto: -(con l'art. 7, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al precedente comma 1, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi. - (con l'art. 7, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al precedente comma 2, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.

Testo vigente dal 8 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2001 al 8 gennaio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R 19 novembre 2003, n. 348

    Il D.P.R 19 novembre 2003, n. 348 nel modificare l'art. 5 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che "1. Le misure dell'assegno di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifica 17 anni di servizio euro 29 anni di servizio euro Agente e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40 Agente scelto e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40 Assistente e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40 Assistente capo e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 1.406,40 2.358,00 Sovrintendente e qualifiche equiparate 1.406,40 2.358,00 Vice ispettore e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80 Ispettore e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80 Ispettore capo e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80 Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80 2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifica 17 anni di servizio euro 29 anni di servizio euro Vice commissario e qualifiche equiparate 1.682,40 2.524,80 Commissario e qualifiche equiparate 1.682,40 2.524,80 Commissario capo e qualifiche equiparate 2.164,80 4.018,80 Vice questore agg.to e qualifiche equiparate 2.439,60 4.018,80 ". Ha disposto: -(con l'art. 7, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al precedente comma 1, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi. - (con l'art. 7, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al precedente comma 2, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254~art5 · fonte del testo