[1]Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

[2]((

[3]----------------------+----------------------+----------------------- | 17 anni di servizio | 29 anni di servizio Grado | euro | euro ----------------------+----------------------+----------------------- Carabiniere e | | finanziere | 1.131,60 | 1.694,40 ----------------------+----------------------+----------------------- Carabiniere scelto e | | finanziere scelto | 1.131,60 | 1.694,40 ----------------------+----------------------+----------------------- Appuntato | 1.131,60 | 1.694,40 ----------------------+----------------------+----------------------- Appuntato scelto | 1.131,60 | 1.694,40 ----------------------+----------------------+----------------------- Vice brigadiere | 1.406,40 | 2.358,00 ----------------------+----------------------+----------------------- Brigadiere | 1.406,40 | 2.358,00 ----------------------+----------------------+----------------------- Brigadiere capo | 1.406,40 | 2.358,00 ----------------------+----------------------+----------------------- Maresciallo | 1.429,20 | 2.398,80 ----------------------+----------------------+----------------------- Maresciallo ordinario | 1.429,20 | 2.398,80 ----------------------+----------------------+----------------------- Maresciallo capo | 1.429,20 | 2.398,80 ----------------------+----------------------+----------------------- Maresciallo aiutante | | s.U.P.S. e Maresciallo| | aiutante | 1.429,20 | 2.398,8 ----------------------+----------------------+-----------------------

[4])) Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

[5]((

[6]-------------------+------------------------+------------------------- Grado |17 anni di servizio euro|29 anni di servizio euro -------------------+------------------------+------------------------- Sottotenente | 1.682,40 | 2.524,80 -------------------+------------------------+------------------------- Tenente | 1.682,40 | 2.524,80 -------------------+------------------------+------------------------- Capitano | 2.164,80 | 4.018,80 -------------------+------------------------+------------------------- Maggiore | 2.439,60 | 4.018,80 -------------------+------------------------+------------------------- Tenente colonnello | 2.439,60 | 4.018,80 -------------------+------------------------+-------------------------

[7]))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 (con l'art. 7, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi. Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.

Testo vigente dal 8 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 2001 al 8 gennaio 2004. 140 parole tolte, 140 parole aggiunte in 54 capoversi.

tolto: Qualifiche

tolto: 19aggiunto: ----------------------+----------------------+----------------------- | 17 anni di servizio tolto: lire

aggiunto: | 29 anni di servizio tolto: lire

tolto: Maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo aiutante

tolto: 2.180.000

tolto: 3.035.000

tolto: Maresciallo capo

tolto: 2.180.000

Mostra gli altri 46 capoversi cambiati

tolto: 3.035.000

tolto: Maresciallo ordinario

tolto: 2.180.000

tolto: 3.035.000

tolto: Maresciallo

tolto: 2.180.000

tolto: 3.035.000

tolto: Brigadiere capo

tolto: 2.145.000

tolto: 2.985.000

tolto: Brigadiere

tolto: 2.145.000

tolto: 2.985.000

tolto: Vice brigadiere

tolto: 2.145.000

tolto: 2.985.000

tolto: Appuntato scelto

tolto: 1.725.000

tolto: 2.145.000

tolto: Appuntato

tolto: 1.725.000

tolto: 2.145.000

tolto: Carabiniere scelto e finanziere scelto

tolto: 1.725.000

tolto: 2.145.000 aggiunto: Grado | euro | euro ----------------------+----------------------+----------------------- Carabiniere e | | finanziere | 1.131,60 | 1.694,40 ----------------------+----------------------+----------------------- Carabiniere scelto e | | finanziere scelto | 1.131,60 | 1.694,40 ----------------------+----------------------+----------------------- Appuntato | 1.131,60 | 1.694,40 ----------------------+----------------------+----------------------- Appuntato scelto | 1.131,60 | 1.694,40 ----------------------+----------------------+----------------------- Vice brigadiere | 1.406,40 | 2.358,00 ----------------------+----------------------+----------------------- Brigadiere | 1.406,40 | 2.358,00 ----------------------+----------------------+----------------------- Brigadiere capo | 1.406,40 | 2.358,00 ----------------------+----------------------+----------------------- Maresciallo | 1.429,20 | 2.398,80 ----------------------+----------------------+----------------------- Maresciallo ordinario | 1.429,20 | 2.398,80 ----------------------+----------------------+----------------------- Maresciallo capo | 1.429,20 | 2.398,80 ----------------------+----------------------+----------------------- Maresciallo aiutante | | s.U.P.S. e Maresciallo| | aiutante | 1.429,20 | 2.398,8 ----------------------+----------------------+-----------------------

tolto: Carabiniere e finanziere

tolto: 1.725.000

tolto: 2.145.000.Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui …

tolto: Qualifiche

tolto: 19aggiunto: -------------------+------------------------+------------------------- Grado |17 anni di servizio tolto: lire

aggiunto: euro|29 anni di servizio tolto: lire

tolto: Tenente colonnello

tolto: 3.720.000

tolto: 5.085.000

tolto: Maggiore

tolto: 3.300.000

tolto: 5.085.000

tolto: Capitano

tolto: 2.565.000

tolto: 3.195.000

tolto: Tenente

tolto: 2.565.000

tolto: 3.195.000

tolto: Sottotenente

tolto: 2.565.000

tolto: 3.195.000 aggiunto: euro -------------------+------------------------+------------------------- Sottotenente | 1.682,40 | 2.524,80 -------------------+------------------------+------------------------- Tenente | 1.682,40 | 2.524,80 -------------------+------------------------+------------------------- Capitano | 2.164,80 | 4.018,80 -------------------+------------------------+------------------------- Maggiore | 2.439,60 | 4.018,80 -------------------+------------------------+------------------------- Tenente colonnello | 2.439,60 | 4.018,80 -------------------+------------------------+-------------------------

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 (con l'art. 7, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi. Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;140~art17 · fonte del testo