[1]Le misure dell'indennita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate a decorrere dalle date di seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

  • a)dal 1° settembre 1998

[2]QUALIFICHE

[3]Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate lire 1.128.000

[4]Commissario capo e qualifiche equiparate lire 1.103.000

[5]Commissario e qualifiche equiparate lire 1.088.000

[6]Vice commissario e qualifiche equiparate lire 1.051.000

[7]Ispettore superiore S.U.PS e qualifiche equiparate lire 1.071.000

[8]Ispettore capo e qualifiche equiparate lire 1.021.000

[9]Ispettore e qualifiche equiparate lire 985.000

[10]Vice ispettore e qualifiche equiparate lire 942.000

[11]Sovrintendente capo e qualifiche equiparate lire 980.000

[12]Sovrintendente e qualifiche equiparate lire 913.000

[13]Vice sovrintendente e qualifiche equiparate lire 908.000

[14]Assistente capoe qualifiche equiparate lire 805.000

[15]Assistente e qualifiche equiparate lire 725.000

[16]Agente scelto e qualifiche equiparate lire 660.000

[17]Agente e qualifiche equiparate lire 604.000 b)

[18]dal 1° ottobre 1999

[19]QUALIFICHE

[20]Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate lire 1.145.000

[21]Commissario capo e qualifiche equiparate lire 1.120.000

[22]Commissario e qualifiche equiparate lire 1.067.000

[23]Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate lire 1.087.000

[24]Ispettore capo e qualifiche equiparate lire 1.037.000

[25]Ispettore e qualifiche equiparate lire 1.000.000

[26]Vice ispettore e qualifiche equiparate lire 956.000

[27]Sovraintendente capo e qualifiche equiparate lire 995.000

[28]Sovraintendente e qualifiche equiparate lire 927.000

[29]Vice sovrintendente e qualifiche equiparate lire 922.000

[30]Assistente capo e qualifiche equiparate lire 818.000

[31]Assistente e qualifiche equiparate lire 736.000

[32]Agente scelto e qualifiche equiparate lire 670.000

[33]Agente e qualifiche equiparate lire 614.000 c)

[34]dal 31 dicembre 1999

[35]QUALIFICHE

[36]Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate lire 1.162.000

[37]Commissario capo e qualifiche equiparate lire 1.140.000

[38]Commissario e qualifiche equiparate lire 1.130.000

[39]Vice commissario e qualifiche equiparate lire 1.083.000

[40]Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate lire 1.103.000

[41]Ispettore capo e qualifiche equiparate lire 1.053.000

[42]Ispettore e qualifiche equiparate lire 1.015.000

[43]Vice ispettore e qualifiche equiparate lire 976.000

[44]Sovraintendente capo e qualifiche equiparate lire 1.010.000

[45]Sovraintendente e qualifiche equiparate lire 941.000

[46]Vice sovrintendente e qualifiche equiparate lire 936.000

[47]Assistente capo e qualifiche equiparate lire 829.000

[48]Assistente e qualifiche equiparate lire 747.000

[49]Agente scelto e qualifiche equiparate lire 680.000

[50]Agente e qualifiche equiparate lire 622.000

[51]2 3A Dal 1° settembre 1998, e' soppresso l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140

2

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "1. Le misure dell'indennita' di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi: Qualifiche Lire Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 1.240.000 Commissario capo e qualifiche equiparate 1.217.000 Commissario e qualifiche equiparate 1.206.000 Vice commissario e qualifiche equiparate 1.157.000 Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate 1.178.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate 1.125.000 Ispettore e qualifiche equiparate 1.090.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate 1.056.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 1.085.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate 1.021.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 1.016.000 Assistente capo e qualifiche equiparate 914.000 Assistente e qualifiche equiparate 832.000 Agente scelto e qualifiche equiparate 761.000 Agente e qualifiche equiparate 700.000 Ha inoltre disposto (con l'art. 14) che "Gli stipendi stabiliti dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Livello Lire Livello V 90.000 Livello VI 96.000 Livello VI-bis 100.500 Livello VII 105.000 Livello VII-bis 110.000 Livello VIII 115.000 Livello IX 126.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001. 3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Livello Lire Livello V 34.000 Livello VI 36.000 Livello VI-bis 37.500 Livello VII 39.000 Livello VII-bis 41.000 Livello VIII 43.000 Livello IX 47.000 4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono: Livello Lire Livello V 15.853.000 Livello VI 17.523.000 Livello VI-bis 18.829.000 Livello VII 20.135.000 Livello VII-bis 21.583.000 Livello VIII 23.031.000 Livello IX 26.363.000 6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254."

D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164

3A

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dal presente articolo, spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi: a) dal 1 gennaio 2002: Qualifiche Euro Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 677,60 Commissario capo e qualifiche equiparate 665,00 Commissario e qualifiche equiparate 659,00 Vice commissario e qualifiche equiparate 632,20 Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate 643,70 Ispettore capo e qualifiche equiparate 614,70 Ispettore e qualifiche equiparate 595,60 Vice ispettore e qualifiche equiparate 577,00 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 592,90 Sovrintendente e qualifiche equiparate 557,90 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 555,20 Assistente capo e qualifiche equiparate 499,40 Assistente e qualifiche equiparate 454,60 Agente scelto e qualifiche equiparate 415,80 Agente e qualifiche equiparate 382,50 b) dal 1 gennaio 2003: Qualifiche Euro Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 716,00 Commissario capo e qualifiche equiparate 702,70 Commissario e qualifiche equiparate 696,30 Vice commissario e qualifiche equiparate 668,10 Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate 680,20 Ispettore capo e qualifiche equiparate 649,60 Ispettore e qualifiche equiparate 629,40 Vice ispettore e qualifiche equiparate 609,70 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 626,50 Sovrintendente e qualifiche equiparate 589,50 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 586,60 Assistente capo e qualifiche equiparate 527,70 Assistente e qualifiche equiparate 480,40 Agente scelto e qualifiche equiparate 439,40 Agente e qualifiche equiparate 404,20 Inoltre nel modificare l'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, ha conseguentemente disposto (con l'art. 42,comma 1) che 1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dal presente articolo, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde: Livello Euro Livello V 30,20 Livello VI 32,10 Livello VI-bis 33,60 Livello VII 35,10 Livello VII-bis 36,70 Livello VIII 38,40 Livello IX 42,20 2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: Livello Euro Livello V 18,90 Livello VI 20,00 Livello VI-bis 21.00 Livello VII 21,90 Livello VII-bis 22,90 Livello VIII 24,00 Livello IX 26,30 3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono: Livello Euro Livello V 8.776,59 Livello VI 9.675,07 Livello VI-bis 10.379,57 Livello VII 11.082,86 Livello VII-bis 11.861,89 Livello VIII 12.643,32 Livello IX 14.437,35 Gli incrementi stipendiali sudetti non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi: Livello Feriale Festiva o notturna Notturna festiva livello V € 9,65 € 10,91 € 12,59 livello VI € 10,26 € 11,60 € 13,39 livello VI-bis € 10,74 € 12,14 € 14,00 livello VII € 11,21 € 12,67 € 14,62 livello VII-bis € 11,71 € 13,24 € 15,27 livello VIII € 12,27 € 13,87 € 16,01 livello IX € 13,48 € 15,24 € 17,58

Testo vigente dal 15 agosto 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2002

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2001 al 15 agosto 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164

    Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dal presente articolo, spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi: a) dal 1 gennaio 2002: Qualifiche Euro Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 677,60 Commissario capo e qualifiche equiparate 665,00 Commissario e qualifiche equiparate 659,00 Vice commissario e qualifiche equiparate 632,20 Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate 643,70 Ispettore capo e qualifiche equiparate 614,70 Ispettore e qualifiche equiparate 595,60 Vice ispettore e qualifiche equiparate 577,00 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 592,90 Sovrintendente e qualifiche equiparate 557,90 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 555,20 Assistente capo e qualifiche equiparate 499,40 Assistente e qualifiche equiparate 454,60 Agente scelto e qualifiche equiparate 415,80 Agente e qualifiche equiparate 382,50 b) dal 1 gennaio 2003: Qualifiche Euro Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 716,00 Commissario capo e qualifiche equiparate 702,70 Commissario e qualifiche equiparate 696,30 Vice commissario e qualifiche equiparate 668,10 Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate 680,20 Ispettore capo e qualifiche equiparate 649,60 Ispettore e qualifiche equiparate 629,40 Vice ispettore e qualifiche equiparate 609,70 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 626,50 Sovrintendente e qualifiche equiparate 589,50 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 586,60 Assistente capo e qualifiche equiparate 527,70 Assistente e qualifiche equiparate 480,40 Agente scelto e qualifiche equiparate 439,40 Agente e qualifiche equiparate 404,20 Inoltre nel modificare l'art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, ha conseguentemente disposto (con l'art. 42,comma 1) che 1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dal presente articolo, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde: Livello Euro Livello V 30,20 Livello VI 32,10 Livello VI-bis 33,60 Livello VII 35,10 Livello VII-bis 36,70 Livello VIII 38,40 Livello IX 42,20 2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: Livello Euro Livello V 18,90 Livello VI 20,00 Livello VI-bis 21.00 Livello VII 21,90 Livello VII-bis 22,90 Livello VIII 24,00 Livello IX 26,30 3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono: Livello Euro Livello V 8.776,59 Livello VI 9.675,07 Livello VI-bis 10.379,57 Livello VII 11.082,86 Livello VII-bis 11.861,89 Livello VIII 12.643,32 Livello IX 14.437,35 Gli incrementi stipendiali sudetti non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi: Livello Feriale Festiva o notturna Notturna festiva livello V € 9,65 € 10,91 € 12,59 livello VI € 10,26 € 11,60 € 13,39 livello VI-bis € 10,74 € 12,14 € 14,00 livello VII € 11,21 € 12,67 € 14,62 livello VII-bis € 11,71 € 13,24 € 15,27 livello VIII € 12,27 € 13,87 € 16,01 livello IX € 13,48 € 15,24 € 17,58

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-16;254~art4 · fonte del testo