[1]Gli stipendi stabiliti dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

[2]Lire

[3]Livello V

[4]90.000

[5]Livello VI

[6]96.000

[7]Livello VI-bis

[8]100.500

[9]Livello VII

[10]105.000

[11]Livello VII-bis

[12]110.000

[13]Livello VIII

[14]115.000

[15]Livello IX

[16]126.000 Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

[17]Lire

[18]Livello V

[19]34.000

[20]Livello VI

[21]36.000

[22]Livello VI-bis

[23]37.500

[24]Livello VII

[25]39.000

[26]Livello VII-bis

[27]41.000

[28]Livello VIII

[29]43.000

[30]Livello IX

[31]47.000 Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

[32]Lire

[33]Livello V

[34]15.853.000

[35]Livello VI

[36]17.523.000

[37]Livello VI-bis

[38]18.829.000

[39]Livello VII

[40]20.135.000

[41]Livello VII-bis

[42]21.583.000

[43]Livello VIII

[44]23.031.000

[45]Livello IX

[46]26.363.000 Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164

1

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 42) che "1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'art. 14 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro 30,20 livello VI Euro 32,10 livello VI-bis Euro 33,60 livello VII Euro 35,10 livello VII-bis Euro 36,70 livello VIII Euro 38,40 livello IX Euro 42,20 2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro 18,90 livello VI Euro 20,00 livello VI-bis Euro 21,00 livello VII Euro 21,90 livello VII-bis Euro 22,90 livello VIII Euro 24,00 livello IX Euro 26,30 3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono: livello V Euro 8.776,59 livello VI Euro 9.675,07 livello VI-bis Euro 10.379,57 livello VII Euro 11.082,86 livello VII-bis Euro 11.861,89 livello VIII Euro 12.643,32 livello IX Euro 14.437,35 Gli incrementi stipendiali sudetti non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi: Livello Feriale Festiva o notturna Notturna festiva livello V Euro 9,65 10,91 12,59 livello VI Euro 10,26 11,60 13,39 livello VI-bis Euro 10,74 12,14 14,00 livello VII Euro 11,21 12,67 14,62 livello VII-bis Euro 11,71 13,24 15,27 livello VIII Euro 12,27 13,87 16,01 livello IX Euro 13,48 15,24 17,58

Testo vigente dal 15 agosto 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2002

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 2001 al 15 agosto 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164

    Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 42) che "1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'art. 14 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro 30,20 livello VI Euro 32,10 livello VI-bis Euro 33,60 livello VII Euro 35,10 livello VII-bis Euro 36,70 livello VIII Euro 38,40 livello IX Euro 42,20 2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro 18,90 livello VI Euro 20,00 livello VI-bis Euro 21,00 livello VII Euro 21,90 livello VII-bis Euro 22,90 livello VIII Euro 24,00 livello IX Euro 26,30 3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono: livello V Euro 8.776,59 livello VI Euro 9.675,07 livello VI-bis Euro 10.379,57 livello VII Euro 11.082,86 livello VII-bis Euro 11.861,89 livello VIII Euro 12.643,32 livello IX Euro 14.437,35 Gli incrementi stipendiali sudetti non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi: Livello Feriale Festiva o notturna Notturna festiva livello V Euro 9,65 10,91 12,59 livello VI Euro 10,26 11,60 13,39 livello VI-bis Euro 10,74 12,14 14,00 livello VII Euro 11,21 12,67 14,62 livello VII-bis Euro 11,71 13,24 15,27 livello VIII Euro 12,27 13,87 16,01 livello IX Euro 13,48 15,24 17,58

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;140~art14 · fonte del testo