L'indennita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' rideterminata a decorrere dal 1 luglio 1996 nei seguenti nuovi importi mensili lordi: Qualifiche Lire -- -- Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate..... 912.000 Commissario capo e qualifiche equiparate..... 896.000 Commissario e qualifiche equiparate..... 879.000 Vice commissario e qualifiche equiparate..... 848.000 Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate..... 864.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate..... 848.000 Ispettore e qualifiche equiparate..... 816.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate..... 784.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate..... 816.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate..... 753.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate..... 753.000 Assistente capo e qualifiche equiparate..... 657.000 Assistente e qualifiche equiparate..... 579.000 Agente scelto e qualifiche equiparate..... 516.000 Agente e qualifiche equiparate..... 461.000 Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1 febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi: Qualifiche Lire -- Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate..... 945.000 Commissario capo e qualifiche equiparate..... 935.000 Commissario e qualifiche equiparate..... 920.000 Vice commissario e qualifiche equiparate..... 890.000 Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate..... 910.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate..... 867.000 Ispettore e qualifiche equiparate..... 835.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate..... 802.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate..... 835.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate..... 770.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate..... 770.000 Assistente capo e qualifiche equiparate..... 672.000 Assistente e qualifiche equiparate..... 593.000 Agente scelto e qualifiche equiparate..... 528.000 Agente e qualifiche equiparate..... 472.000

Testo vigente dal 10 luglio 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-05-10;359~art4 · fonte del testo