Art. 11 — Revisione e codifica dei questionari

Gli uffici di censimento provvedono alla raccolta, revisione, codifica ed eventuale controllo dei questionari di rilevazione dei censimenti secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT. Le persone incaricate delle operazioni di revisione e codifica dei questionari dei censimenti partecipano ad apposito corso di istruzione da svolgersi secondo le modalita' stabilite dall'ISTAT. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico delle CCIAA e dei comuni interessati dall'indagine, che li assolvono mediante l'utilizzazione del contributo forfettario previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506~art11 · fonte del testo