Art. 12 — Compiti dei rilevatori
I rilevatori svolgono i compiti loro affidati dai coordinatori e dai responsabili degli uffici di censimento, compilano i questionari di censimento in base alle informazioni fornite dal conduttore dell'azienda o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire i dati richiesti. Ultimata la compilazione di ciascun questionario, i rilevatori provvedono ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte ottenute. I questionari compilati sono sottoscritti dai conduttori o chi per essi e controfirmati dai rilevatori. Nel caso in cui, durante la revisione, si riscontrino incompletezze ed errori nella compilazione dei questionari, i rilevatori provvedono alla loro correzione mediante reintervista dei conduttori di azienda. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.
Testo vigente dal 18 luglio 2000
