Per ogni 150 aziende agricole, forestali e zootecniche, o frazione di 150, da censire nel territorio comunale ai sensi dell'articolo 4, viene nominato, in ciascun comune, un rilevatore, secondo le modalita' indicate nel presente articolo. In presenza di un elevato grado di dispersione territoriale delle unita' di rilevazione, i comuni possono affidare ai rilevatori un numero di unita' da censire inferiore, comunque non minore a 100. I comuni affidano l'incarico di coordinatore ai responsabili degli uffici di censimento. Nei comuni con almeno 600 unita' da censire, l'incarico di coordinatore e' affidato a personale dipendente o, in mancanza, a personale non dipendente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2; il numero dei coordinatori e' proporzionale al numero dei rilevatori in ragione, di norma, di un coordinatore ogni 6 rilevatori; il numero dei coordinatori non puo' essere comunque superiore a dieci in ciascun comune. Nei comuni con meno di 600 unita' da censire la funzione di coordinatore e' svolta dal responsabile dell'ufficio di censimento comunale. Gli enti e gli organismi del sistema statistico nazionale incaricati di nominare i coordinatori intercomunali conferiscono l'incarico a personale dipendente, ivi compreso quello in servizio presso amministrazioni pubbliche o enti che esercitino funzioni in materia di agricoltura, ovvero non dipendente, in base alle modalita' stabilite da apposita circolare dell'ISTAT. Il responsabile dell'ufficio di censimento accerta che gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e procede alla loro selezione. La nomina dei rilevatori e dei coordinatori e' disposta dal competente organo degli enti di cui all'articolo 9, su proposta del responsabile dell'ufficio di censimento, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10. Gli organi di cui al comma 5 provvedono, su segnalazione del responsabile dell'ufficio di censimento, a sollevare dall'incarico i rilevatori e coordinatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.

Testo vigente dal 18 luglio 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197~art11 · fonte del testo