Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza di rilevazione. Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore devono produrre idonea documentazione attestante il possesso dei titoli ed ogni altro utile elemento di valutazione ai fini della nomina di cui all'articolo 11, comma 5. Costituiscono titolo di preferenza il possesso del diploma conseguito in scuole e universita' ad indirizzo agrario, economico e statistico, o l'iscrizione all'albo professionale degli agrotecnici. I rilevatori e i coordinatori devono dichiarare espressamente di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio di censimento. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori sono coperte da un'assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente; l'assicurazione, che per i rilevatori ed i coordinatori dipendenti copre le prestazioni svolte al di fuori dell'orario d'ufficio, e' stipulata dall'ISTAT.

Testo vigente dal 18 luglio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-06;197~art10 · fonte del testo