Art. 21 — Modalità di consegna

Per la consegna dei documenti si applicano le modalita' stabilite dall'articolo 7. Gli esemplari depositati devono avere una perfetta qualita' ed essere identici, per forma e contenuto, agli esemplari messi in circolazione. Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista dai quali sia possibile effettuare copia. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con involucro resistente, recanti all'esterno la dicitura: «esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106», nonche' nome, ovvero denominazione o ragione sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare la consegna con un elenco in due copie dei documenti inviati. L'elenco deve riportare, per ciascun documento, gli elementi identificativi necessari alla sua individuazione. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo sul contenuto del plico, se non ha riscontrato irregolarita', restituisce, opportunamentevidimata, una delle copie dell'elenco inviato. Tale copia costituisce ricevuta e dovra' essere conservata dal soggetto interessato come prova dell'avvenuta consegna. L'accettazione definitiva dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 5) e 6), da parte dell'istituto depositario del documento oggetto di deposito resta subordinata al controllo della corrispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.

Testo vigente dal 18 agosto 2006

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252~art21 · fonte del testo