Art. 15 — Modalità di consegna
Per la consegna dei documenti sonori e video, si applicano le modalita' stabilite dall'articolo 7. I documenti di cui al comma 1 devono essere di perfetta qualita' tecnica e del tutto identici a quelli messi in circolazione. Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, documenti sonori e video dai quali sia possibile effettuare copia.
Testo vigente dal 18 agosto 2006
