Art. 28 — Modalità di consegna
La consegna dei film e dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, avviene secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7. Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, i soggetti obbligati al deposito forniscono, previo accordo con gli istituti depositari, film e documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge, dai quali sia possibile effettuare copia.
Testo vigente dal 18 agosto 2006
