Art. 22 — Esonero totale

Non sono soggette al deposito legale le seguenti categorie di documenti:

  • a)esemplari di opere a stampa divulgative, impresse su supporti di diverso genere, che abbiano esclusivo esito riproduttivo di opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi quali la pittura, la scultura, l'architettura, realizzate con procedimenti fotomeccanici di tipo industriale quali l'offset, la fotolitografia, la fotoserigrafia, la tipografia, o analoghi;
  • b)opere di grafica d'arte, documenti fotografici e video d'artista che siano prodotti in un solo esemplare, quali monotipi, prove di stampa, prove di stato, o che non superino per limiti tecnici le dieci copie;
  • c)ristampe inalterate di opere di grafica d'arte, di documenti fotografici e di video d'artista gia' depositati;
  • d)documenti fotografici che riproducano altre fotografie o opere pertinenti ai diversi linguaggi creativi, la cui matrice analogica o digitale sia gia' conservata presso archivi o fototeche di enti pubblici o di altri soggetti con analoghe funzioni pubblicistiche.

Testo vigente dal 18 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252~art22 · fonte del testo