Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a)legge: la legge 15 aprile 2004, n. 106;
- b)Ministro: il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
- c)Ministero: il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
- d)soggetti obbligati al deposito: le persone fisiche o giuridiche, obbligate al deposito legale, ai sensi dell'articolo 3 della legge;
- e)uso pubblico: la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche;
- f)documenti: i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonche' su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica nell'ambito delle finalita' previste dalla legge;
- 1)documenti su supporto informatico: documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali;
- 2)documenti diffusi tramite rete informatica: documenti trasmessi per via telematica, con qualunque rete mobile o fissa;
- 3)documenti sonori e video: fonogrammi, videogrammi e audiovisivi, diversi da quelli di cui ai numeri 4) e 5);
- 4)film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico registro cinematografico;
- 5)documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
- 6)grafica d'arte: esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate in piu' esemplari su qualsiasi supporto, purche' rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa dichiarati, prescelti dall'autore stesso nella volonta' di creare un'opera originale dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
- 7)video d'artista: videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro supporto o metodo tecnico di produzione, prescelti dall'autore stesso nella volonta' di creare un'opera dell'ingegno protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
- 8)microforme: documenti che contengono microimmagini di dati e di documenti su supporto fotochimico, quale la pellicola, solitamente in forma di microfiches o microfilm;
- g)istituti depositari: le strutture nelle quali, sulla base delle rispettive competenze e specificita', sono raccolti e conservati i documenti oggetto di deposito legale;
- h)responsabile della pubblicazione: la persona fisica o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della distribuzione;
- i)produttore di opere filmiche: la persona fisica o giuridica che organizza la produzione di film prodotti totalmente o parzialmente in Italia, o riconosciuti di nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- l)pubblicazioni ufficiali: documenti in cui sono pubblicati atti o provvedimenti adottati da istituzioni e amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni. Sono altresi' considerate ufficiali le pubblicazioni dei predetti soggetti pubblici previste da norma di legge o di regolamento.
Testo vigente dal 18 agosto 2006
