Art. 12 — Particolari categorie di documenti stampati e speciali criteri e modalità di deposito

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge, al fine di assicurare la conservazione e la prosecuzione della raccolta di opere giuridiche presso la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera e), della legge, i soggetti obbligati al deposito consegnano, oltre alle copie di cui agli articoli 3 e 4, una copia dei documenti di cui al presente capo attinenti alla materia giuridica, anche in forma cumulativa, presso il suddetto Istituto bibliotecario. In caso di pubblicazioni a due o piu' tirature diversificate per prezzo di copertina, l'obbligo di deposito sussiste per ciascun tipo di tiratura. In deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, la consegna dei manifesti, dei giornali quotidiani e dei periodici settimanali, quindicinali e mensili puo' essere effettuata in forma cumulativa, secondo scadenze da concordarsi con gli istituti depositari. Nei casi previsti dal comma 3, la consegna e' effettuata in appositi contenitori che garantiscano l'integrita' del materiale in essi contenuto.

Testo vigente dal 18 agosto 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252~art12 · fonte del testo