Nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, la rubrica "Assegnazione dei condannati e degli internati agli istituti" e' sostituita dalla seguente: "Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti". Nello stesso art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento da un distretto ad un altro provvede il Ministero. Nell'ambito del distretto provvede l'ispettore distrettuale, informandone il Ministero, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare, le quali sono disposte dal Ministero".
Testo vigente dal 7 luglio 1989
