Il primo ed il secondo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "L'osservazione scientifica della personalita' e' diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione, si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilita' ad usufruire degli interventi del trattamento. All'inizio dell'esecuzione, l'osservazione e' specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale e' compilato nel termine di nove mesi".
Testo vigente dal 7 luglio 1989
