Il secondo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti, risulti che una persona condannata si trova in una delle condizioni prevedute dall'art. 146 e dall'art. 147, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto provvede a trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza e provvede, altresi', a darne comunicazione al magistrato di sorveglianza". Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari e degli assistenti volontari di cui all'art. 78 della legge, nonche' quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge e nell'art. 35 del presente regolamento".

Testo vigente dal 7 luglio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-05-18;248~art2 · fonte del testo